Novità" fiscali per il non profit

Facciamo un primo esame di alcune novità fiscali che riguardano gli enti non commerciali, con riserva di successivi approfondimenti.
In particolare si segnalano le seguenti norme:



1) Rivalutazione terreni e partecipazioni.
Per effetto della modifica dell'art. 2, c. 2, DL n. 282/2002, si dispone la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell'1.01.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Entro il 30.06.2015 occorre provvedere:
 • alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
 • al versamento dell'imposta sostitutiva.
In sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto
risulta pari al:
- 4% per le partecipazioni non qualificate;
- 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

2) Tassazione utili Enti non Commerciali.
Con la modifica dell'art. 4, c. 1, lett. q), D.Lgs. n. 344/2003 contenente le disposizioni transitorie della Riforma fiscale, è prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell'esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. Pertanto, gli utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.
Tale disposizione trova applicazione con riguardo agli utili "messi in distribuzione" dall'1.01.2014.



3) Aumento limite tracciabilità soggetti alla L. 398/1991.
A seguito della modifica apportata in sede di approvazione all'art. 25, c. 5, Legge n. 133/1999, il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti / versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici
passa da € 516,46 a € 1.000. L'inosservanza dell'obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/1991 e l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/1997.

4) Erogazioni liberali alle Onlus.
Con la modifica dell'art. 15, c. 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un importo annuo massimo di € 30.000 (in precedenza € 2.065).
Analogamente è stato aumentato a € 30.000 (in precedenza € 2.065,83) l'ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, c. 2, lett. h), TUIR.
Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.

5) Cessioni beni per finalità umanitarie.
In sede di approvazione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 26, c. 5, Legge n. 125/2014, è stata riconosciuta la non imponibilità IVA delle cessioni di beni (comprese le relative prestazioni accessorie) rese nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, a condizione che le stesse siano destinate fuori dall'UE in attuazione di finalità umanitarie.
 L'efficacia di tale previsione è demandata ad uno specifico decreto ferma restando l'applicazione, nelle more dell'emanazione, delle disposizioni di cui al D.M. n. 379/1988.

6) 5‰ dell'IRPEF.
Sono confermate, anche per l'esercizio 2015 e successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno precedente, le disposizioni ex art. 2, commi da 4-novies a 4-undicies, D.L. n. 40/2010, relative al riparto della quota del 5‰ dell'IRPEF.

Gianni Mario Colombo

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