Facciamo un primo esame di alcune novità fiscali che riguardano gli enti non commerciali, con riserva di successivi approfondimenti.
In particolare si segnalano le seguenti norme:
1) Rivalutazione terreni e partecipazioni.
Per effetto della modifica dell'art. 2, c. 2, DL n. 282/2002, si dispone la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell'1.01.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Entro il 30.06.2015 occorre provvedere:
• alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell'imposta sostitutiva.
In sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto
risulta pari al:
- 4% per le partecipazioni non qualificate;
- 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
2) Tassazione utili Enti non Commerciali.
Con la modifica dell'art. 4, c. 1, lett. q), D.Lgs. n. 344/2003 contenente le disposizioni transitorie della Riforma fiscale, è prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell'esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. Pertanto, gli utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.
Tale disposizione trova applicazione con riguardo agli utili "messi in distribuzione" dall'1.01.2014.
3) Aumento limite tracciabilità soggetti alla L. 398/1991.
A seguito della modifica apportata in sede di approvazione all'art. 25, c. 5, Legge n. 133/1999, il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti / versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici
passa da € 516,46 a € 1.000. L'inosservanza dell'obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/1991 e l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/1997.
4) Erogazioni liberali alle Onlus.
Con la modifica dell'art. 15, c. 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un importo annuo massimo di € 30.000 (in precedenza € 2.065).
Analogamente è stato aumentato a € 30.000 (in precedenza € 2.065,83) l'ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, c. 2, lett. h), TUIR.
Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
5) Cessioni beni per finalità umanitarie.
In sede di approvazione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 26, c. 5, Legge n. 125/2014, è stata riconosciuta la non imponibilità IVA delle cessioni di beni (comprese le relative prestazioni accessorie) rese nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, a condizione che le stesse siano destinate fuori dall'UE in attuazione di finalità umanitarie.
L'efficacia di tale previsione è demandata ad uno specifico decreto ferma restando l'applicazione, nelle more dell'emanazione, delle disposizioni di cui al D.M. n. 379/1988.
6) 5‰ dell'IRPEF.
Sono confermate, anche per l'esercizio 2015 e successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno precedente, le disposizioni ex art. 2, commi da 4-novies a 4-undicies, D.L. n. 40/2010, relative al riparto della quota del 5‰ dell'IRPEF.
Gianni Mario Colombo
In particolare si segnalano le seguenti norme:
1) Rivalutazione terreni e partecipazioni.
Per effetto della modifica dell'art. 2, c. 2, DL n. 282/2002, si dispone la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell'1.01.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
Entro il 30.06.2015 occorre provvedere:
• alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
• al versamento dell'imposta sostitutiva.
In sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto
risulta pari al:
- 4% per le partecipazioni non qualificate;
- 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
2) Tassazione utili Enti non Commerciali.
Con la modifica dell'art. 4, c. 1, lett. q), D.Lgs. n. 344/2003 contenente le disposizioni transitorie della Riforma fiscale, è prevista la riduzione dal 95% al 22,26% dell'esenzione da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. Pertanto, gli utili dagli stessi percepiti concorrono alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.
Tale disposizione trova applicazione con riguardo agli utili "messi in distribuzione" dall'1.01.2014.
3) Aumento limite tracciabilità soggetti alla L. 398/1991.
A seguito della modifica apportata in sede di approvazione all'art. 25, c. 5, Legge n. 133/1999, il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti / versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.) per le società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici
passa da € 516,46 a € 1.000. L'inosservanza dell'obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n. 398/1991 e l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs. n. 471/1997.
4) Erogazioni liberali alle Onlus.
Con la modifica dell'art. 15, c. 1.1, TUIR, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va calcolata su un importo annuo massimo di € 30.000 (in precedenza € 2.065).
Analogamente è stato aumentato a € 30.000 (in precedenza € 2.065,83) l'ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, c. 2, lett. h), TUIR.
Le suddette disposizioni sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.
5) Cessioni beni per finalità umanitarie.
In sede di approvazione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 26, c. 5, Legge n. 125/2014, è stata riconosciuta la non imponibilità IVA delle cessioni di beni (comprese le relative prestazioni accessorie) rese nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, a condizione che le stesse siano destinate fuori dall'UE in attuazione di finalità umanitarie.
L'efficacia di tale previsione è demandata ad uno specifico decreto ferma restando l'applicazione, nelle more dell'emanazione, delle disposizioni di cui al D.M. n. 379/1988.
6) 5‰ dell'IRPEF.
Sono confermate, anche per l'esercizio 2015 e successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative all'anno precedente, le disposizioni ex art. 2, commi da 4-novies a 4-undicies, D.L. n. 40/2010, relative al riparto della quota del 5‰ dell'IRPEF.
Gianni Mario Colombo
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