Non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive il medico di base, convenzionato con il SSN, che condivide il costo della segretaria con i colleghi di studio e che paga compensi a terzi per la
sostituzione nel periodo di ferie. È quanto emerge da una recente pronuncia della CTP di Reggio Emilia (n. 446/03/14) che fa il paio con un'altra recente pronuncia, questa volta della Suprema Corte (n. 26991/14), che ha trattato sempre il caso di un medico di base, risolvendolo però alla stregua di un
principio applicabile alla generalità dei professionisti. Secondo la S.C., infatti, non è assoggettabile
all’IRAP il professionista che si avvale di una segreteria la quale è di mero ausilio per lo svolgimento
dell’attività. In linea astratta, non può affermarsi che l’apporto fornito all’attività di un professionista
dall’utilizzo di prestazioni segretariali costituisca di per sé, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un’autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l’apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l’avvocato riceve il cliente, rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.
sostituzione nel periodo di ferie. È quanto emerge da una recente pronuncia della CTP di Reggio Emilia (n. 446/03/14) che fa il paio con un'altra recente pronuncia, questa volta della Suprema Corte (n. 26991/14), che ha trattato sempre il caso di un medico di base, risolvendolo però alla stregua di un
principio applicabile alla generalità dei professionisti. Secondo la S.C., infatti, non è assoggettabile
all’IRAP il professionista che si avvale di una segreteria la quale è di mero ausilio per lo svolgimento
dell’attività. In linea astratta, non può affermarsi che l’apporto fornito all’attività di un professionista
dall’utilizzo di prestazioni segretariali costituisca di per sé, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un’autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l’apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l’avvocato riceve il cliente, rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale.
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