Lettere d'intento e regime transitorio:

Comunicazione telematica delle lettere d'intento e regime transitorio : 
Chiarimenti


Come noto, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, è stato disposto il “trasferimento” in capo all’esportatore abituale dell’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento. In recepimento della suddetta novità, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:
i) gli esportatori abituali comunicano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle lettere di intento consegnate ai propri fornitori;
ii) i fornitori, ricevute le lettere di intento, riscontrano l'avvenuta comunicazione all'Agenzia direttamente online, oppure tramite il proprio cassetto fiscale.
È stato previsto, anche, un periodo transitorio per adeguarsi al nuovo sistema: fino all’11.2.2015 gli esportatori abituali possono consegnare / inviare la dichiarazione d’intento ai propri fornitori con le previgenti modalità e, in tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.
Su tale ultimo aspetto è intervenuta di recente l’amministrazione finanziaria in occasione del Videoforum 2015 del 22.1.2015.

In tale contesto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento, riferite al periodo 1.1.2015- 11.2.2015, trasmesse dagli esportatori abituali ai propri fornitori secondo le modalità antecedenti alle novità di cui al DLgs. 175/2014, non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria: il termine per i fornitori degli esportatori abituali per trasmettere le dichiarazioni di intento ricevute secondo la modalità previgenti (vale a dire la prima liquidazione periodica IVA relativa all'operazione) scade, per le operazioni poste in essere nel periodo 1.1.2015-11.2.2015, in data 16.2.2015 (per i contribuenti "mensili") o in data 16.4.2015 (per i contribuenti "trimestrali"), dunque, successivamente all'entrata in vigore delle nuove regole (12.2.2015) e, pertanto, non è richiesto l’invio all’Agenzia delle Entrate né da parte dell’esportatore abituale né da parte del fornitore.
Le dichiarazioni di intento relative ad operazioni effettuate a decorrere dal 12.2.2015 devono, invece, essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate da parte degli esportatori abituali, secondo le modalità previste dall'art. 20 del DLgs. 175/2014. In quest'ultimo caso, i fornitori degli esportatori abituali
devono accertarsi che l'adempimento sia stato eseguito.

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