Lavoro intermittente

Anche in assenza dei requisiti anagrafici e limite delle 400 giornate non  applicabile ai datori di lavoro che applicano il CCNL del settore turismo

Con riferimento all’utilizzo del lavoro intermittente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota 5/11/2014, n. 18351) -  in risposta ad alcune segnalazioni pervenute (circa la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente carenti sotto il profilo motivazionale) -  ha chiarito che i requisiti anagrafici non sono l’unica condizione legittimante il ricorso al lavoro intermittente, dovendosi considerare anche la sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla legge (previsioni contrattuali collettive o attività rientranti in quelle elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923). 
Altri  chiarimenti, sempre in materia di lavoro intermittente, sono stati formulati dal Min. Lavoro e politiche sociali (interpello 7.11.2014 n. 26), con riferimento al nuovo  limite legale all’utilizzo di tale tipologia contrattuale, in virtù del quale il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro “nell’arco di tre anni solari(limite quest’ultimo che non trova applicazione nei settori “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”).
 Più precisamente, viene spiegato al riguardo che la deroga, prevista in merito all’instaurazione del lavoro intermittente (art. 34, c. 2-bis del D.Lgs. n. 276/2003) nel settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, è rivolta sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.


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