Anche in assenza dei requisiti anagrafici e limite delle 400 giornate
non applicabile ai datori di lavoro che
applicano il CCNL del settore turismo
Con riferimento all’utilizzo del lavoro intermittente, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (nota 5/11/2014, n. 18351) - in risposta ad alcune segnalazioni pervenute (circa
la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente carenti sotto
il profilo motivazionale) - ha chiarito che i requisiti anagrafici non
sono l’unica condizione legittimante il ricorso al lavoro intermittente,
dovendosi considerare anche la
sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla legge
(previsioni contrattuali collettive o attività rientranti in quelle elencate
nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923).
Altri chiarimenti, sempre in materia di lavoro intermittente,
sono stati formulati dal Min. Lavoro e politiche
sociali (interpello 7.11.2014 n. 26), con riferimento al nuovo limite legale all’utilizzo
di tale tipologia contrattuale, in virtù del quale il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento
giornate di effettivo lavoro “nell’arco
di tre anni solari” (limite quest’ultimo che non trova applicazione nei
settori “del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spettacolo”).
Più precisamente, viene spiegato al riguardo
che la deroga,
prevista in merito all’instaurazione del lavoro intermittente (art. 34, c. 2-bis del D.Lgs. n. 276/2003) nel settore del turismo, dei
pubblici esercizi e dello spettacolo, è rivolta
sia ai datori di lavoro iscritti alla Camera di Commercio con il codice
attività ATECO 2007 sia ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel
Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e
spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.
Commenti
Posta un commento