Gentile cliente,
la presente desideriamo informarLa che, in assenza di provvedimenti sul punto da parte della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), per effetto di quanto stabilito dall'art. 1 co. 79 della L. 247/2007 e successive modificazioni, l'aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di compito) applicabile nel 2015:
i) agli iscritti alla Gestione separata INPS assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie o titolari di pensione, passa dal 22% al 23,50%;
ii) ai lavoratori a progetto, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione, ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio, iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 28% al 30% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale);
iii) ai professionisti "senza Cassa", iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, passa dal 27% al 30% (cui va aggiunto, anche in tal caso, il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale).
Con riguardo alla decorrenza dell’obbligo contributivo in argomento è bene rammentare che, in virtù del principio di “cassa allargata” ex art. 51, comma 1 del TUIR, l’aumento non riguarderà – continuando ad applicarsi le “vecchie” aliquote del 22% o del 28,72% – i compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014, se corrisposti fino al 12 gennaio 2015 compreso.
Per tutti gli altri iscritti, i cui redditi non siano assimilati al lavoro dipendente, le nuove misure scatteranno, per contro, con riferimento ai compensi percepiti sin dal 1° gennaio del 2015, anche se relativi ad anni precedenti.
Per saperne di più www.studioaleotti.com
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