CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

La legge di Stabilità 2015 ridefinisce il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’art. 3 D.L. 145/2013, modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta “extra muros” e per quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
In base alla nuova disposizione, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino a un importo massimo annuale di € 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000.
Con decreto sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.


AMBITO APPLICATIVO
Soggetti:
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo.



Periodo:
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.

CREDITO DI IMPOSTA
Importo:
25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015

Limite:
Il credito d’imposta è riconosciuto, fi no a un importo massimo annuale di € 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000.

Utilizzo:
Al credito d’imposta non si applicano il limite di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né il limite di compensazione dei crediti di imposta (art. 1, c. 53 L. 244/2007 e art. 34 L. 388/2000).
Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AMMISSIBILI

 • Personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’allegato annesso alla L. 190/2014.( Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese medesime.)

• Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. Finanze 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a € 2.000,00, al netto dell’IVA.

• Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative ( Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% delle spese medesime)

• Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografi a di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

 CONTROLLI SUL CREDITO DI IMPOSTA
 Indebita fruizione :
• Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Documentazione :
• I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali  (Tale certifi cazione deve essere allegata al bilancio).
• Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certifi cazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti, quali attivi, nel relativo registro
Le imprese con bilancio certificato sono esenti da tali obblighi.

 Certificazione:
• Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Spese per certifi cazione:
• Le spese sostenute per l’attività di certifi cazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000,00.


Commenti