Gentile cliente, con la presente
desideriamo informarLa che dal 1 gennaio 2015, è possibile procedere con la compensazione (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2014,
prestando però adeguata attenzione alle regole previste in materia. Più precisamente, il credito
IVA annuale, fino all'ammontare di 5.000,00 euro, può essere
utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2015, nel modello F24, senza attendere la presentazione della
dichiarazione annuale dal quale emerge.
Una volta raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione:
i) può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
ii) deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Sempre a decorrere dal 01 gennaio 2015, è possibile utilizzare, in compensazione, le eccedenze fiscali diverse dall’IVA (Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi, imposte sostitutive, ritenute alla fonte risultante dal modello 770 ecc.), tenuto conto che vi è l’obbligo del visto di conformità (da apporre sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito) per importi superiori ad € 15.000.
Ad ogni modo, a differenza di quanto accade per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, dove la norma prevede che la compensazione possa essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui il credito emerge, in relazione ai crediti per imposte dirette e IRAP non vi è l’obbligo di preventiva apposizione del visto (o della sottoscrizione dell’organo che esercita la revisione legale) e quindi di presentazione della dichiarazione, rispetto al momento di compensazione del credito. In altre parole, si può iniziare la compensazione orizzontale per importi superiori ai 15.000 euro dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei crediti, con l'obbligo di inviare entro il 30 settembre il modello Unico, Irap o 770 vistato.
Per saperne di più www.studioaleotti.com
Una volta raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione:
i) può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
ii) deve essere effettuata solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Sempre a decorrere dal 01 gennaio 2015, è possibile utilizzare, in compensazione, le eccedenze fiscali diverse dall’IVA (Irpef e Ires derivante dalle dichiarazioni dei redditi, imposte sostitutive, ritenute alla fonte risultante dal modello 770 ecc.), tenuto conto che vi è l’obbligo del visto di conformità (da apporre sulla dichiarazione dalla quale scaturisce il credito) per importi superiori ad € 15.000.
Ad ogni modo, a differenza di quanto accade per i crediti Iva superiori a 5.000 euro, dove la norma prevede che la compensazione possa essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui il credito emerge, in relazione ai crediti per imposte dirette e IRAP non vi è l’obbligo di preventiva apposizione del visto (o della sottoscrizione dell’organo che esercita la revisione legale) e quindi di presentazione della dichiarazione, rispetto al momento di compensazione del credito. In altre parole, si può iniziare la compensazione orizzontale per importi superiori ai 15.000 euro dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei crediti, con l'obbligo di inviare entro il 30 settembre il modello Unico, Irap o 770 vistato.
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