Contratti di lavoro a temine: Attenti ai limiti !

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che per effetto delle disposizioni contenute nel DL n. 34/2014 convertito, coloro che alla data del 01.01.2015 non rispettano i requisiti quantitativi sulle assunzioni a termine (nelle generalità dei casi il 20% del personale a tempo indeterminato in forza al 01.01.2015) non potranno effettuare nuove assunzioni a termine fino al raggiungimento della soglia prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva
Tale preclusione sostituisce, nel periodo transitorio, l’applicazione delle sanzioni economiche previste, ordinariamente, nell’ipotesi di superamento del limite quantitativo di contratti a termine.
Il DL n. 34/2014 ha previsto, in particolare: 
i) un primo periodo, terminato lo scorso 31.12.2014, concesso ai datori di lavoro per adeguarsi alle nuove soglie previste per l’assunzione di lavoratori a termine
ii) un secondo periodo, a partire dal 01.01.2015 in cui non vengono applicate sanzioni per il superamento della soglia, ma viene preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti;
ii) un terzo periodo, in cui viene irrogata una sanzione in proporzione alle retribuzioni erogate ai lavoratori a termine irregolari.

A partire dalla data di entrata in vigore del DL n. 34/2014 i contratti di lavoro possono essere effettuati entro il limite del 20% degli assunti a tempo indeterminato, senza causale, per una durata massima di 36 mesi comprensiva di 5 proroghe. Per il primo periodo di applicazione della disposizione viene previsto l’adeguamento alla nuova limitazione al numero di contratti: a partire dal 01.01.2015, ai soggetti che non hanno provveduto ad adeguarsi alla nuova soglia viene preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti a termine. I datori di lavoro, quindi, dovranno tenere in considerazione che nel periodo a partire dal 2015, qualora occupino più lavoratori a termine di quanti ne vengono concessi, sarà preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti.

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