Gentile
cliente, con la presente desideriamo informarLa che per effetto delle
disposizioni contenute nel DL n. 34/2014
convertito, coloro che alla data del
01.01.2015 non rispettano i requisiti quantitativi sulle assunzioni a termine
(nelle generalità dei casi il 20% del personale a tempo indeterminato in forza
al 01.01.2015) non potranno effettuare
nuove assunzioni a termine fino al raggiungimento della soglia prevista dalla
legge o dalla contrattazione collettiva.
Tale preclusione sostituisce, nel periodo transitorio, l’applicazione delle sanzioni economiche
previste, ordinariamente,
nell’ipotesi di superamento del limite quantitativo di contratti a termine.
Il DL n. 34/2014 ha previsto, in
particolare:
i) un primo periodo, terminato lo scorso 31.12.2014, concesso ai
datori di lavoro per adeguarsi alle nuove soglie previste per l’assunzione di
lavoratori a termine;
ii) un
secondo periodo, a partire dal
01.01.2015 in cui non vengono applicate sanzioni per il superamento della
soglia, ma viene preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti;
ii) un terzo periodo, in cui viene irrogata una sanzione in proporzione
alle retribuzioni erogate ai lavoratori a termine irregolari.
A partire dalla data di entrata in vigore
del DL n. 34/2014 i contratti di lavoro possono essere effettuati entro il
limite del 20% degli assunti a tempo indeterminato, senza causale, per una
durata massima di 36 mesi comprensiva di 5 proroghe. Per il primo periodo di applicazione della disposizione
viene previsto l’adeguamento alla nuova limitazione al numero di contratti: a partire dal 01.01.2015, ai soggetti che
non hanno provveduto ad adeguarsi alla nuova soglia viene preclusa la
possibilità di stipulare nuovi contratti a termine. I datori di lavoro,
quindi, dovranno tenere in considerazione che nel periodo a partire dal 2015,
qualora occupino più lavoratori a termine di quanti ne vengono concessi, sarà
preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti.
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