Assegni familiari: per i dipendenti di aziende cessate o fallite richiesta solo telematica dal 01.01.2015

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l’INPS (circolare 30.10.2014 n. 136) ha reso disponibile, sul proprio sito internet, la nuova procedura on line che i lavoratori ex dipendenti di aziende cessate o fallite possono utilizzare per presentare le domande di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
Sul punto, si precisa che fino al 31.12.2014 è stato possibile presentare l'istanza anche in formato cartaceo, mentre dall'1.1.2015 la presentazione può avvenire esclusivamente mediante procedure telematiche, con le seguenti modalità: 
i) utilizzando l'apposito canale WEB disponibile nella sezione SERVIZI ON LINE del sito www.inps.it;
ii) rivolgendosi ai Patronati (i quali espleteranno la pratica mediante i loro servizi telematici);
iii) telefonando al numero verde 803.164 del Contact Center multicanale.
Per quanto riguarda la funzionalità installata sul canale WEB, gli interessati possono accedervi solo se muniti di PIN di autenticazione a carattere "dispositivo" e, una volta avvenuto l'accesso, è
possibile utilizzare le 3 funzionalità di cui è composta, ovvero:
i) Informazioni (scheda informativa sulla prestazione);
ii) Inserimento domanda (compilazione della domanda ANF ed invio telematico); 
iii) Consultazione domande (lista delle domande di ANF in corso di presentazione). 
Bisogna prestare attenzione, infine, alla documentazione da inserire nella "sezione allegati", la quale può variare a seconda che la ditta sia cessata o fallita.
Nel primo caso (ditta cessata) è necessario inserire una dichiarazione dell'azienda da cui risulti:
i) la data di cessazione dell'attività;
ii) i motivi della mancata erogazione nei periodi dell'ANF al richiedente;
iii) l'impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione. 
Invece, in caso di fallimento, occorre allegare:
i) una dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l'esistenza del rapporto di lavoro
ii) la dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell'assegno e l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

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