Assegni familiari: per i dipendenti di aziende cessate o fallite richiesta solo telematica dal 01.01.2015
Gentile cliente, con
la presente desideriamo informarla che l’INPS
(circolare 30.10.2014 n. 136) ha
reso disponibile, sul proprio sito internet, la nuova procedura on line che i lavoratori ex dipendenti di aziende
cessate o fallite possono utilizzare per presentare le domande di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
Sul punto, si
precisa che fino al 31.12.2014 è stato
possibile presentare l'istanza anche in formato cartaceo, mentre dall'1.1.2015 la presentazione può avvenire
esclusivamente mediante procedure telematiche, con le seguenti modalità:
i) utilizzando
l'apposito canale WEB disponibile nella sezione SERVIZI ON LINE del sito www.inps.it;
ii)
rivolgendosi ai Patronati (i quali
espleteranno la pratica mediante i loro servizi telematici);
iii) telefonando al numero verde 803.164 del Contact Center multicanale.
Per quanto riguarda la funzionalità installata sul canale WEB, gli interessati possono accedervi solo se
muniti di PIN di autenticazione a carattere "dispositivo" e, una
volta avvenuto l'accesso, è
possibile utilizzare
le 3 funzionalità di cui è composta, ovvero:
i) Informazioni (scheda
informativa sulla prestazione);
ii) Inserimento domanda (compilazione della
domanda ANF ed invio telematico);
iii)
Consultazione domande (lista delle
domande di ANF in corso di presentazione).
Bisogna prestare attenzione, infine,
alla documentazione da inserire nella
"sezione allegati", la quale può
variare a seconda che la ditta sia cessata o fallita.
Nel primo caso (ditta cessata) è necessario inserire
una dichiarazione dell'azienda da cui
risulti:
i) la data di cessazione dell'attività;
ii) i motivi della mancata
erogazione nei periodi dell'ANF al richiedente;
iii) l'impegno a non
effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della
dichiarazione.
Invece, in caso di
fallimento, occorre allegare:
i) una
dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento e l'esistenza del rapporto di lavoro;
ii) la
dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell'assegno
e l'impegno a non insinuare nel passivo
fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento
diretto.
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