Il
bilancio d’esercizio è
l'insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere periodicamente allo scopo di accertare in modo chiaro, veritiero
e
corretto la propria
situazione patrimoniale e finanziaria al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso.
Iter di approvazione del bilancio
La
formazione del bilancio avviene quindi attraverso diverse fasi che possono così
riassumersi:
- redazione del progetto di bilancio e
relazione sulla gestione (se richiesta) da parte dell’organo amministrativo.
Il bilancio
d'esercizio è composto
dallo stato patrimoniale , dal conto economico, dalla nota
integrativa e anche dal rendiconto finanziario
richiesto per le imprese
di maggiori dimensioni, per migliorare l'informativa sulla situazione finanziaria
della società e la relazione sulla gestione se richiesta.
Restano esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario: le società che
redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro- imprese, ossia le imprese
che
superano i limiti previsti dall'art. 2435-ter c.c.
- trasmissione , almeno 30 giorni prima dell’assemblea di approvazione, del progetto
di bilancio e della relazione sulla gestione
all’organo di controllo e al soggetto
incaricato della revisione
legale (se esistente);
- redazione della relazione al bilancio da parte del collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale (se esistente)
e invio all’organo amministrativo. La relazione
dovrà essere consegnata almeno 15 giorni prima dell’adunanza dell’assemblea dei soci;
-
deposito presso la sede sociale
del progetto di bilancio corredato dalla relazione degli
amministratori, dalla relazione del collegio sindacale e soggetto incaricato della revisione
legale
(se esistente), copia integrale dell’ultimo bilancio delle società
controllate e prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle
società collegate.
I soci possono prendere
visione della documentazione depositata.
Convocazione dell’assemblea
Il
Codice civile (art.
2364, comma 2 c.c.)
stabilisce che l'assemblea ordinaria debba essere convocata almeno una volta l'anno,
entro il termine
stabilito dallo statuto
e
comunque entro un
termine non superiore a 120 giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale
per l’approvazione del
bilancio d’esercizio.
Lo
statuto può prevedere specificamente, che gli amministratori possano
derogare il termine
ordinario dei 120 giorni e convocare l’assemblea nel maggior termine di 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale. Tale deroga può ricorrere se è presente
almeno una delle due seguenti condizioni:
- obbligo della redazione del bilancio consolidato;
- presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della
società.
La
disposizione dello statuto
non deve comunque
contenere l’indicazione specifica
ed analitica delle ipotesi
in presenza della
quale sia possibile derogare la scadenza ordinaria
in
quanto le stesse possono essere
individuate al momento
opportuno dagli
amministratori.
Il mancato rispetto dei termini di
convocazione dell’assemblea, sia
quello ordinario, sia quello più ampio stabilito dallo statuto, non determina
l’invalidità della delibera
di approvazione del bilancio ma
solo una responsabilità degli amministratori .
Chi |
Adempimento |
Quando |
Fino al |
Consiglio di amministrazione o
amministratore unico
|
Predisposizione del progetto di bilancio e
della relazione sulla gestione
(quando obbligatoria) |
Almeno 30 giorni prima del giorno fissato per
l'assemblea dei soci |
31 marzo ovvero 30 maggio 2021 in caso di deroga |
Collegio sindacale e soggetto incaricato alla revisione legale dei
conti se diverso dal collegio sindacale |
Ricezione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione
|
Almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci
|
31 marzo
ovvero 30 maggio 2021 in caso di deroga |
Collegio sindacale e/o Soggetto incaricato della revisione legale dei conti |
Relazione sul bilancio |
Almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci |
14 aprile ovvero 13 giugno 2021 in caso di deroga |
|
Deposito presso la sede della società del bilancio con i seguenti
allegati:- relazione degli amministratori sulla gestione;- relazione del
collegio sindacale;- relazione del soggetto incaricato alla revisione legale
dei conti (se esistente). |
Almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea dei soci |
14 aprile
ovvero 13 giugno 2021 in caso di deroga |
Soci |
Ricezione della convocazione per l'approvazione del bilancio
d'esercizio con mezzi che consentano di avere la prova di ricevimento
|
Almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea |
22 aprile
ovvero 21 giugno 2021 in caso di
proroga |
Assemblea dei soci
|
Approvazione del bilancio |
Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180
giorni in caso di deroga) |
30
aprile ovvero 29 giugno 2021 in caso di
deroga |
Adempimenti formali dopo l’approvazione del bilancio
Dopo
l’approvazione del bilancio occorre adempiere ad alcune formalità :
In particolare, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio d’esercizio deve essere depositato
presso il Registro
delle Imprese unitamente ai seguenti documenti:
- verbale di approvazione dell’assemblea;
- relazione degli amministratori;
- relazione dell’organo di controllo;
Le delibere
assembleari che oltre ad approvare
il bilancio stabiliscono altresì la modalità di distribuzione degli utili ai
soci, sono soggette, entro 20 giorni dalla
data di approvazione del bilancio, alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate .
Il ciclo è chiuso infine, con l’annotazione
e la sottoscrizione del bilancio d’esercizio approvato, nel libro
degli inventari .
La normativa prevede che tale
registrazione debba essere effettuata entro tre mesi dal termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Adempimento |
Quando |
Fino al |
Registrazione del verbale di approvazione del bilancio se contenente la
delibera di distribuzione degli utili presso l’Agenzia delle Entrate |
Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
20 maggio
ovvero 19 luglio 2021 in caso di deroga |
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle Imprese |
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio |
30
maggio (in quanto il 30 cade di domenica) ovvero 29 luglio 2021 in caso di
deroga |
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli
inventari |
Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi (stabilita al 30 novembre 2021) |
28
febbraio 2022 ovvero 28 febbraio 2022 in caso di deroga |
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