Obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.
Il Decreto Legge n. 127/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, ha esteso l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021. Questa circolare affronta gli obblighi previsti con particolare riguardo al settore privato, le sanzioni in caso di mancato rispetto della norma, le condizioni per ottenere il Green Pass e la sua durata. Infine, un riepilogo cronologico delle decorrenze in merito all’obbligo vaccinale ed all’obbligo del possesso del Green Pass.
Le disposizioni per il
settore lavorativo privato
L’art. 3 del D.L. 21 settembre
2021, n. 127, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza:
- a
chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato;
- a tutti i soggetti che
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato nei predetti luoghi, anche sulla base di
contratti esterni;
La previsione non si applica ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
Salute.
La norma pone i datori di
lavoro come soggetti preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni che
i lavoratori devono osservare. Stabilisce tra l’altro che nei confronti dei
lavoratori “esterni”
(ad esempio: operanti in
appalti e servizi, somministrati, in distacco ecc.) il rispetto di tali
obblighi sia effettuata sia dal datore “utilizzatore” che dal datore di lavoro
con cui è instaurato il rapporto di lavoro.
I datori di lavoro, entro il
15 ottobre 2021 dovranno:
- definirne
le modalità operative di verifica, prevedendo prioritariamente,
ove possibile, a che tali controlli siano effettuati al momento
dell’accesso ai luoghi di lavoro;
- individuare, tramite
atto formale, i soggetti incaricati alle verifiche ed
accertamento delle violazioni degli obblighi.
A carico del datore di lavoro
che:
- ometta
di verificare il rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della
certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell’accesso
presso il luogo di lavoro,
- o che ometta di definire, entro
il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle
citate verifiche, inclusa l’individuazione con atto formale dei soggetti
incaricati dell’accertamento
e della contestazione delle violazioni dell’obbligo stesso,
è è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000.
La sanzione pecuniaria sopra
specificata sarà irrogata al datore di lavoro dal Prefetto che sarà
informato dai soggetti incaricati ai controlli.
Nel settore privato, i lavoratori
che:
- comunichino
di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19
- o qualora risultino privi della
predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro,
è sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
è Per i giorni di assenza ingiustificata NON sono
dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Inoltre, a carico del
lavoratore che non possegga la certificazione verde Covid-19, ferme restando le
eventuali le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di
settore,
è è applicabile (a lui personalmente) la
sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.
La sanzione pecuniaria sopra
specificata sarà irrogata al lavoratore dal Prefetto che sarà informato
dai soggetti incaricati ai controlli (datore di lavoro, suoi delegati o
Pubblici Ufficiali nell’esercizio
delle proprie funzioni in caso
di accesso di verifica nei luoghi di lavoro).
Per le imprese con meno di 15
dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di
certificazione, il datore di lavoro:
- può sospendere il lavoratore
- per la durata corrispondente a quella del contratto di
lavoro stipulato per la sua sostituzione,
- e
comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una
sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Si tratta, nel dettaglio, di un
documento comprovante uno dei seguenti stati:
- avvenuta
vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto
ciclo.
IMPORTANTE: La norma in trattazione introduce una novità quanto
al rilascio della certificazione verde è il
Green pass verrà rilasciato alla data della somministrazione della prima dose e
non più decorsi 15 giorni dalla stessa in caso di precedente infezione da
Sars-Cov2.
- avvenuta
guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto
in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri
stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione
di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2;
Fondamentali modifiche,
inoltre, si hanno anche con riferimento alla durata della certificazione verde.
è Ora valida per 12 mesi dalla prima dose di
vaccino o per chi è guarito dal virus.
Nota
A coloro che sono stati
identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il
quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino,
nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione
verde con validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Tampone (test antigenico
rapido o molecolare)
In merito ai tamponi si
specifica che:
- il test antigenico rapido avrà validità di 48 ore dalla
sua effettuazione;
- il
tampone molecolare sarà valido per 72 ore dalla sua effettuazione;
A seguito dell’estensione
dell’obbligatorietà del Green pass nelle attività lavorative, il D.L. n.
127/2021 ha stabilito l’obbligo per le farmacie di somministrare i test
antigenici rapidi applicando prezzi calmierati
Nello specifico:
- hanno
un costo di 15 euro per i maggiorenni
- hanno
un costo di 8 euro per i minorenni.
- i tamponi sono gratuiti per
coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute certificati;
lo studio ha predisposto i “modelli “ della documentazione necessaria per la gestione del Green Pass all’interno dell’azienda,
qualora foste interessati a
riceverne copia potete inviare una e-mail a aleotti@studioaleotti.com con oggetto “richiesta moduli Green Pass”.
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