Venerdì scorso, 19 marzo, il Consiglio dei Ministri ha
approvato l’atteso “Decreto Sostegni”. Si richiamano, di seguito, in
sintesi, le principali novità introdotte.
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono
reddito agrario.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del
30%
rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e
corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il
contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla
differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per
i soggetti che hanno attivato la partita
Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione),
così determinata:
- 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più
precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto)
non sono superiori a 100.000 euro,
- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a
100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a
400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5
milioni e fino a 10 milioni di euro.
È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro
per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il contributo, a scelta irrevocabile del
contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito
d’imposta.
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche
per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza
all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data
di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora
disponibile).
Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a
partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri
Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate.
Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno
messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1°
gennaio 2022.
Vengono abrogate le previsioni dell’articolo 1, commi
14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell'anno 2021,
un contributo a favore degli operatori con sede
operativa nei centri commerciali e degli operatori
delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Viene modificato l’articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di
contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri
storici.
A seguito delle modifiche i contributi sono riservati
alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se
la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.
Viene istituito un Fondo, destinato alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi
a favore dei soggetti
che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione
montana appartenenti a comprensori sciistici.
Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del
versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle
di pagamento, avvisi di addebito e
avvisi di accertamento affidati all’Agente della
riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di
sospensione (31.05.2021).
Le rate della rottamazione ter e del saldo e
stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il
31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il
31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.
Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.
Sono automaticamente
annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti
da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010
(anche se ricompresi nelle varie
forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un
reddito imponibile fino a 30.000 euro.
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle
persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al
31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino
alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei
debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.
Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione
delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni
automatiche non spediti nel rispetto
del periodo di sospensione, ma elaborati entro
il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021
(relativi alle dichiarazioni riferite al 2018).
La definizione non si estenderà invece ai controlli
formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.
Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato
una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei
ricavi/compensi, se non è prevista
la presentazione della dichiarazione Iva).
Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta
di definizione, se sussistono i requisiti previsti.
In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze
la definizione non produce effetti.
Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine
di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.
Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate
in conservazione entro il 10.06.2021.
Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al
pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%.
È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno
già effettuato il pagamento.
Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti
termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari
delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis
D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.
Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al
ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla
norma.
È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati
con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd,
in misura variabile in funzione dei compensi relativi
ad attività sportiva percepiti nel 2019.
Il limite di 800.000 euro previsto dall’articolo 54 D.L.
34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro.
La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro
per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 da
parte di Regioni, Province autonome,
Enti locali e Camere di Commercio: in considerazione
delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque
adeguata anche la normativa nazionale.
È stato aumentato anche l’importo massimo degli aiuti nel
settore della pesca e dell’acquacultura, nonché nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli.
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