Distruzione dei beni aziendali, quale procedura seguire ?


Gentile lettore con la presente intendiamo informarLa che il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, e
la Circolare ministeriale n. 193/E del 23 luglio 1998 regolano le procedure fiscali per la
rottamazione dei beni sia di magazzino sia strumentali.

 Per la “distruzione volontaria dei beni” è possibile distinguere due soluzioni:
 i) rottamazione diretta: si caratterizza per la distruzione diretta del bene ad opera dell'impresa proprietaria;
ii) rottamazione indiretta: si contraddistingue per la distruzione dei beni effettuata da soggetti abilitati allo smaltimento di rifiuti oppure tramite la cessione a terzi dei beni medesimi.
È fondamentale rispettare la procedura al fine di vincere la “presunzione di cessione”.
Infatti, i beni che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale, non si trovano in uno dei luoghi
dove il contribuente svolge le proprie operazioni, si presumono ceduti in evasione di
imposta.

Si rammenta che, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali, la possibilità di
giustificare l'eliminazione attraverso un più semplice atto notorio è stata ampliata alle
eliminazioni di beni fino ad un controvalore di 10.000 euro.
È stato, infatti, elevato da 5.164 ad Euro 10.000 l'ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, piuttosto che tramite il verbale redatto da pubblici funzionari, da finanzieri o dal notaio.



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