No Profit - No Fattura Eletronica


La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle PA debba avvenire esclusivamente in forma elettronica; l'articolo 1 co da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, introduce, infatti, l'obbligo della emissione, della trasmissione, della conservazione e della archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili; ne consegue che l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, introdotta nell'ambito del nostro ordinamento dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, consente la completa sostituzione dei titoli cartacei con documenti informatici secondo standard comuni che permettono l'automatizzazione del flusso di informazioni tra fornitori e amministrazione, nonché la semplificazione e la maggiore economicità dei processi di fatturazione.

 L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica rischia, però, di danneggiare le associazioni non profit, le Onlus e le fondazioni che non svolgono attività commerciale e non hanno partita IVA, e pertanto non emettono fattura.
Tali enti emettono solo delle note spese all'ente pubblico (comuni, ASL, ordini professionali, scuole, e altro) per l'incasso delle somme che ricevono a seguito di convenzioni. il problema tecnico esiste perché il Sistema di interscambio non potendo identificare la partita IVA dell'ente non profit (in quanto inesistente) e non potendo accettare la documentazione, che non è assimilabile a fattura, non può ricevere il file inviato e non può trasmetterlo all'ente pubblico destinatario. Tale problema sta comportando difformità nella ricezione da parte delle Pubbliche Amministrazioni della documentazione inviata dagli enti non profit con conseguente difficoltà nell'erogazione dei pagamenti.


Il ministro Padoa ha chiarito qualche giorno fa, che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato DPR n. 633 del 1972. In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica. Ove lo si ritenga opportuno, il Ministro ha dichiarato che non mancherà di richiedere all'Agenzia delle Entrate di formulare, se del caso, tramite apposita circolare i suddetti chiarimenti.


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