RIAPERTURA TERMINI VOLUNTARY DISCLOSURE

  • Quesito    
    • Nel D.L. 16.10.2017, n. 148, in sede di conversione, avvenuta con la legge 4.12.2017, n. 172 (in vigore dal 6.12.2017), è stato introdotto l’art. 5-septies1, recante “Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero”.
    • Ciò premesso, si chiede di chiarire quali soggetti siano destinatari della procedura.

  • Risposta    
    • L’ambito soggettivo di applicazione della procedura è circoscritto alle seguenti categorie di contribuenti: 
    • a) persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza risultavano residenti all’estero e iscritte all’AIRE;
    • b) persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (soggetti ex frontalieri). 
    • La procedura è quindi rivolta ai contribuenti iscritti all’AIRE, successivamente rientrati in Italia, o agli ex frontalieri che - a partire dal periodo di imposta in cui è stata riacquisita la residenza fiscale (nel caso degli ex AIRE) o in cui sono venute meno le condizioni di esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW (nel caso degli ex frontalieri) - non hanno correttamente adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale cui erano tenuti relativamente alle attività finanziarie e alle somme, originate dal reddito prodotto all’estero di lavoro dipendente e/o autonomo, detenute nello Stato ove veniva prestata in via continuativa l’attività lavorativa. 
    • Per quanto riguarda i soggetti rientrati in Italia, ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo dello status di residenza, occorre fare riferimento all’art. 2 del TUIR e al criterio ivi previsto della “maggior parte del periodo di imposta”, ordinariamente corrispondente a 183 giorni. 
    • Con riferimento agli ex frontalieri, come chiarito dalla circolare n. 28/E del 21.06.2011, l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale introdotto dall’art. 38, c. 13 del D.L. 31.05.2010, n. 78, presuppone lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero, in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, in via continuativa, da intendersi come prestata per un periodo di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno, anche se non in maniera ininterrotta. 
    • Si precisa che, per accedere alla procedura, la norma non ha previsto che il requisito soggettivo della residenza fiscale in Italia (nel caso dei soggetti ex AIRE) o della non operatività delle condizioni di esonero dal modulo RW (nel caso degli ex frontalieri) debba sussistere con riferimento al periodo di imposta di entrata in vigore della norma (2017).
    • Le precisazioni di cui sopra sono contenute nella circolare 13.06. 2018, n. 12/E.

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