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RIAPERTURA TERMINI VOLUNTARY DISCLOSURE
- Quesito
- Nel D.L.
16.10.2017, n. 148, in sede di conversione, avvenuta con la legge
4.12.2017, n. 172 (in vigore dal 6.12.2017), è stato introdotto l’art.
5-septies1, recante “Disposizioni in materia di collaborazione volontaria
per l’emersione di redditi prodotti all’estero”.
- Ciò
premesso, si chiede di chiarire quali soggetti siano destinatari della
procedura.
- Risposta
- L’ambito
soggettivo di applicazione della procedura è circoscritto alle seguenti
categorie di contribuenti:
- a) persone
fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza risultavano
residenti all’estero e iscritte all’AIRE;
- b) persone
fisiche fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria
attività lavorativa, in via continuativa, all’estero in zona di frontiera
o in Paesi limitrofi (soggetti ex frontalieri).
- La
procedura è quindi rivolta ai contribuenti iscritti all’AIRE,
successivamente rientrati in Italia, o agli ex frontalieri che - a
partire dal periodo di imposta in cui è stata riacquisita la residenza
fiscale (nel caso degli ex AIRE) o in cui sono venute meno le condizioni
di esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW (nel caso degli ex
frontalieri) - non hanno correttamente adempiuto agli obblighi di monitoraggio
fiscale cui erano tenuti relativamente alle attività finanziarie e alle
somme, originate dal reddito prodotto all’estero di lavoro dipendente e/o
autonomo, detenute nello Stato ove veniva prestata in via continuativa
l’attività lavorativa.
- Per quanto
riguarda i soggetti rientrati in Italia, ai fini
della sussistenza del presupposto soggettivo dello status di residenza,
occorre fare riferimento all’art. 2 del TUIR e al criterio ivi previsto
della “maggior parte del periodo di imposta”, ordinariamente
corrispondente a 183 giorni.
- Con
riferimento agli ex frontalieri, come chiarito dalla circolare n. 28/E
del 21.06.2011, l’esonero dall’obbligo di monitoraggio
fiscale introdotto dall’art. 38, c. 13 del D.L. 31.05.2010, n. 78,
presuppone lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero, in zona di
frontiera o in Paesi limitrofi, in via continuativa, da intendersi come
prestata per un periodo di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno,
anche se non in maniera ininterrotta.
- Si precisa
che, per accedere alla procedura, la
norma non ha previsto che il requisito soggettivo della residenza fiscale
in Italia (nel caso dei soggetti ex AIRE) o della non operatività delle
condizioni di esonero dal modulo RW (nel caso degli ex frontalieri) debba
sussistere con riferimento al periodo di imposta di entrata in vigore
della norma (2017).
- Le
precisazioni di cui sopra sono contenute nella circolare 13.06. 2018, n. 12/E.
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