Professionisti: scattato l’obbligo di preventivo

Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che con l’entrata in vigore della legge n. 124 del 04.08.2017 è stato introdotto, a decorrere dallo scorso 29.08.2017, l’obbligo di preventivo in forma scritta per tutte le professioni regolamentate. La novità è stata introdotta attraverso la modifica dell’articolo 9, comma 4, del DL n. 1/2012 in materia di oneri informativi:
 il nuovo intervento legislativo ha stabilito che 
i) il preventivo di massima (comprensivo di oneri, spese e compenso professionale) e 
ii) le informazioni relative al grado di complessità dell’incarico, gli oneri prospettabili e gli estremi dell’assicurazione professionale devono essere comunicati obbligatoriamente in forma scritta o digitale.
In materia di assicurazione professionale, viene previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relative a fatti illeciti commessi nel periodo di operatività della copertura stessa. 
In materia di titoli e specializzazioni, inoltre, viene stabilito l’obbligo di comunicazione agli Ordini ed ai Collegi di appartenenza. 
Con riferimento alla professione forense, le modifiche apportate alla legge n. 247/2012 prevedono: 
i) l’armonizzazione dell’obbligo di comunicazione del preventivo (prima previsto solo su richiesta del cliente, ora obbligatorio); 
ii) la riduzione dei vincoli territoriali legati al domicilio professionale nel caso di associazione tra avvocati
iii) la regolamentazione della società tra avvocati

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