Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che con l’entrata in
vigore della legge n. 124 del 04.08.2017 è
stato introdotto, a decorrere dallo scorso 29.08.2017, l’obbligo di preventivo in forma scritta per tutte le professioni
regolamentate. La novità è stata introdotta attraverso la modifica
dell’articolo 9, comma 4, del DL n. 1/2012 in materia di oneri informativi:
il nuovo intervento legislativo ha stabilito che
i) il preventivo di massima (comprensivo di oneri, spese e compenso
professionale) e
ii) le informazioni relative al grado di
complessità dell’incarico, gli oneri prospettabili e gli estremi
dell’assicurazione professionale devono essere comunicati obbligatoriamente in
forma scritta o digitale.
In materia di assicurazione
professionale, viene previsto un periodo di ultrattività della copertura
per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni
successivi e relative a fatti illeciti commessi nel periodo di operatività
della copertura stessa.
In materia di titoli
e specializzazioni, inoltre, viene stabilito l’obbligo di comunicazione
agli Ordini ed ai Collegi di appartenenza.
Con riferimento alla professione forense, le modifiche apportate alla legge n.
247/2012 prevedono:
i)
l’armonizzazione dell’obbligo di comunicazione del preventivo (prima previsto
solo su richiesta del cliente, ora obbligatorio);
ii) la riduzione dei vincoli territoriali legati al domicilio
professionale nel caso di associazione
tra avvocati;
iii) la regolamentazione della società tra avvocati.
Commenti
Posta un commento