Passa ai contenuti principali
RAVVEDIMENTO DI UN OMESSO VERSAMENTO DI UN DEBITO IVA PERIODICO MEDIANTE COMPENSAZIONE CON UN CREDITO IVA EMERGENTE DALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE SUCCESSIVE
- Quesito
- È stato
chiesto di chiarire se un omesso versamento Iva periodico (ad esempio,
10.000 euro) possa essere regolarizzato mediante compensazione con il
credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.
- Risposta
- L’omesso
versamento Iva risultante dalla liquidazione periodica rappresenta una
violazione ravvedibile entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione [art. 13,
lett. b) D. Lgs. n. 472/1997]. In particolare - fermo restando il versamento
dell’imposta dovuta e degli interessi entro il termine per la
presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel corso del
quale è stato omesso il versamento periodico - è ammesso il versamento
della sanzione del 3,75% dell'importo non versato, pari a 1/8 del 30%
previsto dall'art. 13, c. D. Lgs. 18.12.1997, n. 471.
- La
compensazione del debito Iva periodico, e il conseguente ravvedimento
delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito Iva maturato
in un trimestre successivo a quello violato. In tale evenienza è,
tuttavia, necessario che detto credito sia rimborsabile, ai sensi
degli articoli 30 e 38-bis del Dpr n. 633/1972 e preventivamente
destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR,
in applicazione dell’art. 8 del Dpr 14.10.1999, n. 542, secondo cui “I contribuenti in possesso
dei requisiti indicati dal secondo comma dell’articolo 38-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta
di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all’anno, possono, in
alternativa, effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’ammontare massimo
corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando
all’ufficio competente, in via telematica entro l’ultimo giorno del mese
successivo al trimestre di riferimento, l’istanza di cui al comma 2.
(…).”
- Trattandosi
di compensazione orizzontale o esterna, la stessa dovrà essere
evidenziata nel modello F24 e rispetto dei limiti di 5.000 euro annui
(art. 17, c. 1 D. Lgs. n. 241/1997) e di 700.000 euro annui (art. 34, c.
1 legge n. 388/2000). Qualora il credito da destinare in compensazione
IVA sia superiore al limite di 15.000 euro, tuttavia, non occorre il
visto di conformità, la cui preventiva apposizione sul modello IVA TR è
indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.
- In assenza
dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale,
il ravvedimento dell'omesso versamento periodico può essere effettuato
utilizzando in compensazione il credito Iva emergente dalla dichiarazione
annuale.
In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito Iva
pregresso a partire dal 1.01 dell'anno successivo a quello della
maturazione.
- Dal punto
di vista dichiarativo, l’avvenuta compensazione tra il debito Iva
periodico e il credito Iva (trimestrale o annuale) maturato
successivamente è rappresentata nel seguente modo:
- l’importo
del debito periodico, assolto tramite compensazione prima della
presentazione della dichiarazione annuale, deve essere indicato nel rigo
VL29 della dichiarazione Iva;
- l’importo
del credito utilizzato in compensazione, invece, deve essere indicato
nel rigo VL22 della medesima dichiarazione, se trattasi di credito
trimestrale, ovvero nel rigo VL9 della dichiarazione relativa all’anno
successivo, se trattasi di credito annuale.
- Qualora,
in caso di utilizzo del credito annuale, la compensazione sia effettuata
dopo la presentazione della dichiarazione Iva, sarà necessario
presentare una dichiarazione rettificativa (correttiva nei termini o
integrativa) per dare evidenza dell’ulteriore versamento periodico (non
indicato nella dichiarazione originaria) e del conseguente incremento del
credito annuale compensato.
- Trattandosi,
tuttavia, in entrambe le ipotesi - utilizzo del credito Iva trimestrale e/o
annuale - di compensazione esterna, la stessa deve essere evidenziata nel
modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti di 5.000
euro e di 700.000 euro annui sopra indicati. Inoltre, qualora il credito da destinare in
compensazione Iva sia superiore al limite di 15.000 euro, occorre la preventiva
apposizione sulla dichiarazione annuale del visto di conformità
prescritto dall'art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78 (circolare 12.10.2016, n. 42/E, par. 4.3).
Commenti
Posta un commento