Regime IVA per cassa: opzione e revoca entro il 30 settembre per chi presenta la dichiarazione IVA con il modello Unico

L’opzione per il nuovo “Regime di IVA per cassa” di cui all’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83
deve essere manifestata dal contribuente con le consuete modalità previste dal DPR n. 442/97
ovvero:
i) deve essere desumibile dal comportamento concludente del contribuente;
ii) deve essere resa nota nella “prima” dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente
alla scelta effettuata.
Pertanto, i soggetti passivi che hanno optato per il regime di IVA per cassa a partire dal 1° gennaio 2015, dovranno confermare tale scelta nel modello IVA 2016, per l’anno 2015. La scelta di avvalersi del regime per cassa (accessibile ai contribuenti a decorrere dall’1.12.2012) è vincolante per tre esercizi, salvo il superamento del limite del volume d’affari di Euro 2.000.000, previsto per accedere al regime Iva in argomento.
Decorso il triennio, l’opzione “resta valida per ciascun anno successivo”, ovvero si rinnova
automaticamente per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell’opzione, quindi:
i) con il comportamento concludente (ritorno all’applicazione dell’IVA “ordinaria”); ii) con la comunicazione nella prima dichiarazione IVA da presentarsi successivamente alla revoca.
Pertanto, considerato che l’adozione del regime in esame è stata possibile a decorrere dall’1.12.2012, il 2015 è stato il primo anno nel quale i soggetti interessati avrebbero potuto valutare se proseguire con tale regime ovvero revocare la scelta precedentemente fatta, applicando il regime di liquidazione IVA ordinario dall’1.1.2015.
A questo proposito, si rammenta che la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2015 deve essere presentata:
i) nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero;
ii) entro il 30 settembre 2016 nel caso in cui il contribuente comprenda la dichiarazione IVA nella
dichiarazione unificata, con la dichiarazione dei redditi (UNICO 2016).
Pertanto, chi non ha ancora presentato il modello Iva in forma autonoma o il modello Unico 2016, dovrà formalizzare l’esercizio dell’opzione (o della revoca) entro il prossimo 30.09.2016.

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