Caro gasolio: comunicazione dei consumi del II trimestre 2016 entro il 1°agosto

Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che entro il 1 agosto 2016 (poiché il 31 luglio cade di domenica), è possibile presentare la dichiarazione utile alla fruizione del beneficio per il gasolio ad uso autotrazione, facendo riferimento ai consumi effettuati tra il 1° aprile 2016 e il 30 giugno 2016.
 A tal fine, l’Agenzia delle Dogane (nota del 22.06.2016 n. 73354/RU) ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il software aggiornato con cui le imprese di autotrasporto possono, appunto, richiedere il rimborso delle accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre del 2016 (l'importo rimborsabile è di euro 214,18609 per 1000 litri di gasolio). 
Si rammenta, che possono usufruire dell’agevolazione in esame: 
i) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
ii) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto ex D.Lgs. n. 422/1997;
iii) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
iv) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 
Sono attualmente esclusi dal rimborso del caro gasolio gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate
Peraltro, è bene precisare che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ristretto, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendo, ai fini del computo del carburante, il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore
Con ciò assorbendo la precedente esclusione -  introdotta dall’art. 1, co. 233 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), con effetto dal 1 gennaio 2015 -  per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria 0 o inferiore.

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