Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che, a norma dell’art. 95, co. 5 del Tuir “i compensi spettanti agli amministratori
delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti”, vale
a dire che la
deducibilità degli stessi è
subordinata alla effettiva erogazione
(c.d. criterio di cassa).
Pertanto, affinché il
compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto (e non si
debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), è necessario saldare il debito entro il 31 dicembre, ossia entro l'ultimo giorno del periodo
d'imposta.
Diversamente,
il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base
imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella
dichiarazione dei redditi), con
conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del
risultato di esercizio.
Tuttavia, si deve tenere
presente che:
i) in caso di amministratore NON professionista, vale
la regola secondo cui i compensi
corrisposti entro il 12 gennaio 2016, sono deducibili dall'ente erogante
nel periodo di imposta precedente (2015), in
ossequio al principio di cassa allargato;
ii) in caso di Amministratore
professionista
(che fattura il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra,
bensì quella della deduzione del
compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31.12.2015.
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