Adempimenti di fine anno per i Compensi agli Amministratori


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarla che, a norma dell’art. 95, co. 5 del Tuir i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti”, vale a dire che la deducibilità degli stessi è subordinata alla effettiva erogazione (c.d. criterio di cassa).
Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società sia deducibile nell’esercizio in cui è corrisposto (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), è necessario saldare il debito entro il 31 dicembre, ossia entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta
Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. 
Tuttavia, si deve tenere presente che:
i) in caso di amministratore NON professionista, vale la regola secondo cui i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2016, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente (2015), in ossequio al principio di cassa allargato
ii) in caso di Amministratore professionista (che fattura il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra, bensì quella della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31.12.2015.

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